Art. 96 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi
Statuto Comune di Catania
Titolo VII - Finanza e Contabilità
Art. 96 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate
96.1 Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel territorio comunale, secondo le modalità di legge.
96.2 La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
96.3 Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
96.4 Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta decide, secondo l'interesse del Comune, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
96.5 Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed i servizi del Comune che comportano aggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tale gestione.