| 1. Il Comune ha un albo pretorio presso la sede comunale ove verranno pubblicati gli atti, deliberazioni, ordinanze, avvisi e manifesti che devono essere portati a conoscenza della popolazione. 2. Il segretario comunale, o impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni all'albo Pretorio. 3. Sono fatte salve più ampie forme di pubblicità stabilite dalla legge o che comunque si ritengano opportune in riferimento al caso concreto. |