| Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra č riconosciuta la partecipazione all'attivitā del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza. Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettivitā. Il diritto di intervento dei cittadini, č diretto non a fornire loro informazioni ma assume la funzione di strumento di ulteriore sollecitazione. |