Art. 12 - Principi Generali. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi
Statuto Comune di Pordenone
Titolo II - Istituti di Partecipazione Capo IV - Pubblicità degli Atti e Diritto di Accesso nel Procedimento Amministrativo
Art. 12 - Principi Generali
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Fanno eccezione quelli riservati per espressa indicazione di legge e di regolamento o per una motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti temporaneamente l'esibizione nei casi consentiti dalla legge.
2. Nei casi per i quali non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il procedimento amministrativo deve concludersi entro 30 giorni, salvo che l'Amministrazione comunale non abbia determinato e reso pubblico un termine diverso.
3. Ogni provvedimento amministrativo individuale, sia esso negativo o di accoglimento, deve essere motivato secondo legge.