Art. 3 - Partecipazione dei Cittadini. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi
Statuto Comune di Pordenone
Titolo II - Istituti di Partecipazione Capo I - Criteri Generali
Art. 3 - Partecipazione dei Cittadini
1. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, culturale e sociale della comunità.
2. A tal fine valorizza le forme associative, istituisce organismi di partecipazione, agevola le iniziative popolari, garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa, assicura la pubblicità degli atti e il diritto di accesso.
3. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e ne promuove la presenza nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti. A tal fine nelle liste dei candidati di norma devono essere sempre rappresentati i due sessi.