Art. 9 - Petizioni e Proposte. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi
Statuto Comune di Pordenone
Titolo II - Istituti di Partecipazione Capo III - Iniziative Popolari
Art. 9 - Petizioni e Proposte
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere petizioni e proposte, dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Sindaco, ai Consigli circoscrizionali per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina o circoscrizionale.
2. Le petizioni e le proposte sono ricevute dal Sindaco che assume i provvedimenti di propria competenza entro un mese oppure provvede immediatamente a farle sottoporre all'esame degli organi competenti, i quali sono tenuti a deliberare nel merito entro tre mesi.
3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 200 elettori iscritti nelle liste del Comune, con l'indicazione della loro qualificazione e delle loro generalità.
4. La sottoscrizione del presentatore della petizione o della proposta deve essere autenticata ai sensi della normativa vigente.