Art. 21 - Referendum di Iniziativa Popolare. Statuto Comunale di Oristano (Provincia di Oristano - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini oristanesi
Statuto Comune di Oristano
Titolo Secondo - Istituti di Partecipazione e Diritti del Cittadino Capo Secondo - Consultazioni Popolari e Referendum
Art. 21 - Referendum di Iniziativa Popolare
1. Il Sindaco indice il referendum di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso la segreteria comunale una richiesta, accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi almeno tremila sottoscrizioni autenticate di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il quesito o i quesiti devono esser formulati in modo chiaro e univoco, e devono essere relativi ad atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale. Ciascun quesito dà luogo ad un referendum, anche quando si vota contemporaneamente su più quesiti.
3. Non è ammesso referendum di iniziativa popolare: a) nei casi previsti dalle lettere da a) a d) del comma 2 dell'art. 20 in cui non è ammesso il referendum di iniziativa consiliare; b) sui provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze di persone; c) sui provvedimenti concernenti i dipendenti comunali, compresi quelli assegnati a strutture autonome; d) sui quesiti la cui formulazione sia incompatibile con la pari dignità e uguaglianza delle persone; e) su appalti e concessioni; f) sul regolamento del Consiglio comunale; g) su atti relativi ad oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti per legge; h) su pareri richiesti dalla legge; i) su oggetti sui quali gli organi competenti hanno già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale e da cui sono derivati i rapporti con terzi.