Art. 87 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione. Statuto Comunale di Oristano (Provincia di Oristano - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini oristanesi
Statuto Comune di Oristano
Titolo Sesto - I Servizi Pubblici Locali Capo Secondo - Le Aziende Speciali
Art. 87 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata presentata dalla Giunta o da un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, e con deliberazione approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, può sciogliere il Consiglio di Amministrazione per gravi violazioni di norme oppure se esso pregiudica gli interessi dell'azienda o del Comune.
2. La proposta deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione dell'azienda per consentirgli di controdedurre entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni il Consiglio comunale delibera sulla proposta.
3. Qualora alla adunanza del Consiglio convocata per deliberare sulla proposta di cui ai commi 1 e 2 non siano presenti i due terzi dei consiglieri assegnati, si procede ad una seconda adunanza, che non può aver luogo prima di otto e dopo quindici giorni; se anche nella seconda adunanza non sono presenti i due terzi dei consiglieri assegnatila proposta si intende respinta.
4. Se la proposta è approvata e non è possibile eleggere contestualmente un nuovo Consiglio di Amministrazione, la gestione dell'azienda viene affidata dal Consiglio ad un Commissario straordinario scelto tra esperti, per un periodo non superiore a due mesi, per risolvere la questione. In ogni caso il Consiglio Comunale elegge il nuovo Consiglio di Amministrazione entro due mesi dal giorno in cui è stata approvata la deliberazione che scioglie il precedente Consiglio di Amministrazione.