Art. 30 - Ufficio di Presidenza. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani
Statuto Comune di Lodi
Capo V - Organi del Comune
Art. 30 - Ufficio di Presidenza
1. L'ufficio di presidenza del consiglio è composto dal presidente e dal vicepresidente, dai capigruppo consiliari o loro delegati, con potere di voto soltanto ai capigruppo o loro delegati.
2. I compiti ed il funzionamento dell'ufficio di presidenza sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.