Comuni Italiani Art. 11 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi

Statuto Comune di Arignano

Titolo I - Organi Elettivi
Capo I - Consiglio Comunale - Consiglieri - Gruppi Consiliari - Commissioni
Art. 11 - Gruppi Consiliari
1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, ai gruppi viene assicurata la disponibilità di risorse idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi e sulla base di criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

4. In pendenza dell'approvazione del regolamento consiliare, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista in assenza di designazione,
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

 
Altri Articoli:
Art. 12 - Commissioni Consiliari
Art. 10 - Organizzazione, Funzionamento, Convocazione del Consiglio
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