Comuni Italiani Art. 12 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi

Statuto Comune di Arignano

Titolo I - Organi Elettivi
Capo I - Consiglio Comunale - Consiglieri - Gruppi Consiliari - Commissioni
Art. 12 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni permanenti, temporanee e, quando occorra, speciali: d'indagine e d'inchiesta.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame preliminare, con funzioni referenti degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni temporanee sono istituite, con funzioni referenti, per l'esame preliminare di atti amministrativi rilevanti.

6. Le commissioni speciali d'indagine o d'inchiesta, sono istituite a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio. La Commissione Speciale di indagine svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonchè di proposta sui temi assegnati. La commissione Speciale di inchiesta, può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa. Qualora le predette commissioni abbiano funzioni di controllo e di garanzia debbono essere presiedute da Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

7. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati, possono tenere udienze conoscitive, chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti e/o Responsabili di servizio, degli Amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale Comunale, dei concessionari di servizi comunali, che, sono tenuti ad intervenire.

8. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Organismi Collegiali - Pari Opportunità
Art. 11 - Gruppi Consiliari
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Arignano
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Arignano

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Avigliana Comune di Angrogna Lista