1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di Assessori compreso tra un minimo di 2 ed il massimo di 4. Il Sindaco determina e nomina i componenti della Giunta, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. 2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione, tra i Consiglieri Comunali e/o i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere. 3. Nella composizione della Giunta deve essere promossa la presenza di entrambi i sessi. 4. La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonchè le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli Assessori sono disciplinate dalla legge. 5. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica in territorio comunale. 6. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio, che esercita l'attività di controllo. 7. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione. 8. La revoca degli Assessori e la cessazione della Giunta sono disciplinate dalla legge. |