Comuni Italiani Art. 58 - Referendum. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi

Statuto Comune di Arignano

Titolo VI - Partecipazione Popolare
Capo I - La Partecipazione all'Attività del Comune
Art. 58 - Referendum
1. Il Consiglio, nonché i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono determinare l'indizione di referendum tali da consentire la scelta tra due o più alternative, relative alla medesima materia o per abrogare atti amministrativi emanati dagli organi Comunali.

2. La richiesta di cui al comma 1 può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti:
a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;
b) personale del Comune e delle aziende speciali ;
c) regolamento interno del Consiglio Comunale;
d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti con terzi;
g) pareri richiesti da disposizioni di legge.

3. La richiesta dei cittadini costituiti in comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno 30 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed è indirizzata al Sindaco.

4. Entro 30 giorni dalla richiesta il Sindaco si pronunzia sulla ammissibilità del referendum.

 
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