Comuni Italiani Art. 59 - Raccolta e Verifica delle Firme. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi

Statuto Comune di Arignano

Titolo VI - Partecipazione Popolare
Capo I - La Partecipazione all'Attività del Comune
Art. 59 - Raccolta e Verifica delle Firme
1. Nel caso di referendum di iniziativa popolare la raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di 90 giorni, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il referendum di cui al comma precedente è indetto allorché siano raccolte le firme di almeno 250 (duecentocinquanta) elettori del Comune.

3. La commissione, prevista dal regolamento, verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superino il numero indicato al comma precedente.

4. Qualora il numero delle firme sia pari o superiore a quello prescritto, la commissione dà immediata comunicazione al comitato promotore e al Sindaco, perché questi provveda all'indizione del referendum nella data da fissare, che non può essere nè inferiore a tre mesi, nè superiore a sei mesi successivi alla comunicazione della delibera della commissione.

5. Il regolamento stabilisce i termini per l'esame di eventuali reclami nei confronti della commissione e le modalità degli ulteriori adempimenti per lo svolgimento del referendum.

 
Altri Articoli:
Art. 60 - Esito del Referendum
Art. 58 - Referendum
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