Comuni Italiani Art. 60 - Esito del Referendum. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi

Statuto Comune di Arignano

Titolo VI - Partecipazione Popolare
Capo I - La Partecipazione all'Attività del Comune
Art. 60 - Esito del Referendum
1. Il referendum è valido quando vi abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto. Il Sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato, deve convocare il Consiglio Comunale iscrivendo all'ordine del giorno il dibattito relativo.

2. Il Consiglio Comunale, sul risultato referendario, si pronuncia prendendone atto o uniformandovisi in tutto o in parte ovvero respingendolo, e assume, anche successivamente, gli atti conseguenti.

3. La pronuncia sul risultato referendario, deve essere assunta, con adeguata ed analitica motivazione, col voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, reso per appello nominale.

 
Altri Articoli:
Art. 61 - Accesso
Art. 59 - Raccolta e Verifica delle Firme
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Arignano
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Arignano

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Avigliana Comune di Angrogna Lista