1. Il Comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, oltre ad utilizzare i tradizionali sistemi della pubblicazione degli atti all'albo pretorio, degli avvisi e dei manifesti, può istituire un notiziario ufficiale del Comune. 2. Il notiziario, qualora istituito: - viene pubblicato a cadenze ed è inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 50. - contiene le informazioni concernenti il Comune ed il suo territorio. - contiene, altresì, informazioni e sintesi sui più importanti eventi socialmente ed economicamente rilevanti, dà notizia delle iniziative ed atti adottati dagli organi, dagli uffici, dalle aziende e dagli altri enti comunali, in particolare: - dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, - delle consulenze e degli incarichi professionali, - delle gare d'appalto; - dello stato di avanzamento e termine di ultimazione dei lavori, - informazioni riguardanti gli Amministratori, gruppi consiliari e singoli consiglieri. |