Comuni Italiani Art. 64 - Notiziario del Comune. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi

Statuto Comune di Arignano

Titolo VI - Partecipazione Popolare
Capo II - L'Accesso dei Cittadini e la Trasparenza Dell'azione Amministrativa
Art. 64 - Notiziario del Comune
1. Il Comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, oltre ad utilizzare i tradizionali sistemi della pubblicazione degli atti all'albo pretorio, degli avvisi e dei manifesti, può istituire un notiziario ufficiale del Comune.

2. Il notiziario, qualora istituito:
- viene pubblicato a cadenze ed è inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 50.
- contiene le informazioni concernenti il Comune ed il suo territorio.
- contiene, altresì, informazioni e sintesi sui più importanti eventi socialmente ed economicamente rilevanti, dà notizia delle iniziative ed atti adottati dagli organi, dagli uffici, dalle aziende e dagli altri enti comunali, in particolare:
- dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati,
- delle consulenze e degli incarichi professionali,
- delle gare d'appalto;
- dello stato di avanzamento e termine di ultimazione dei lavori,
- informazioni riguardanti gli Amministratori, gruppi consiliari e singoli consiglieri.

 
Altri Articoli:
Art. 65 - Difensore Civico
Art. 63 - Ufficio Diritti del Cittadino
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