Comuni Italiani Art. 65 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi

Statuto Comune di Arignano

Titolo VI - Partecipazione Popolare
Capo III - Il Difensore Civico
Art. 65 - Difensore Civico
1. Il difensore civico è il garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. E' eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale, egli deve essere munito di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti, ovvero maturata una esperienza almeno decennale nella dirigenza pubblica o privata o nell'esercizio di professioni nel campo giuridico-amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale procede all'elezione a scrutino segreto con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati. Il difensore civico dura in carica quanto l'amministrazione che lo ha eletto e comunque fino alla elezione del successore.

4. Il difensore civico presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare fedelmente la Costituzione Italiana.

5. Il difensore civico è rieleggibile una sola volta.

6. Al difensore civico spetta una indennità di funzione fissata dal Consiglio Comunale in misura non superiore all'indennità di carica spettante al ViceSindaco.

7. L'ufficio del difensore civico può essere esercitato anche in forma associata.

 
Altri Articoli:
Art. 66 - Incompatibilità
Art. 64 - Notiziario del Comune
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Arignano
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Arignano

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Avigliana Comune di Angrogna Lista