1. Il difensore civico è il garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. 2. E' eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale, egli deve essere munito di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti, ovvero maturata una esperienza almeno decennale nella dirigenza pubblica o privata o nell'esercizio di professioni nel campo giuridico-amministrativo. 3. Il Consiglio Comunale procede all'elezione a scrutino segreto con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati. Il difensore civico dura in carica quanto l'amministrazione che lo ha eletto e comunque fino alla elezione del successore. 4. Il difensore civico presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare fedelmente la Costituzione Italiana. 5. Il difensore civico è rieleggibile una sola volta. 6. Al difensore civico spetta una indennità di funzione fissata dal Consiglio Comunale in misura non superiore all'indennità di carica spettante al ViceSindaco. 7. L'ufficio del difensore civico può essere esercitato anche in forma associata. |