1. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo, commercio, industria o professione, che lo ponga in rapporto economico con il Comune. 2. L'ufficio di difensore civico è altresì incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale, di membro degli organi di gestione, indirizzo o controllo delle unità locali socio-sanitarie, di amministratore o controllore di istituzioni, società, enti, consorzi, cui partecipa il Comune, di ministro di culto, di componente del comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di amministratore di società, imprese, enti controllati o vincolati al Comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di revisore o consulente legale, tecnico o amministrativo che presta abitualmente la propria opera al Comune o a imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati. 3. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con qualsiasi incarico direttivo o esecutivo in organizzazioni politiche o sindacali. 4. L'ufficio di difensore civico è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di coniugio, parentela o affinità (fino al 4° grado) con gli Amministratori del Comune, di aziende, istituzioni o società partecipate, nonché con il Segretario Comunale del Comune o con dipendenti del Comune stesso o di altri enti comunali. 5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri Comunali. |