Comuni Italiani Art. 24 - Attribuzioni di Vigilanza. Statuto Comunale di Azeglio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini azegliesi

Statuto Comune di Azeglio

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 24 - Attribuzioni di Vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi dei segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dei Comune,-
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legale delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
e) collabora con il revisore dei conti dei Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
 
Altri Articoli:
Art. 25 - Attribuzioni di Organizzazione
Art. 23 - Attribuzioni di Amministrazione
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