Comuni Italiani Art. 64 - Unione di Comuni. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo I - Forme Associative
Capo I - Forme Associative
Art. 64 - Unione di Comuni
1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni il Consiglio Comunale può attivare la costituzione di una unione fra uno o più comuni di norma contermini.

2. Le modalità di costituzione dell'unione sono stabilite dalla legge.

 
Altri Articoli:
Art. 65 - Accordi di Programma
Art. 63 - Consorzi
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