Comuni Italiani Art. 65 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo I - Forme Associative
Capo I - Forme Associative
Art. 65 - Accordi di Programma
1. Per le definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalitā, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, in conformitā alle vigenti leggi in materia.

2. L'accordo č stipulato dal Sindaco o suo delegato.

 
Altri Articoli:
Art. 66 - Partecipazione
Art. 64 - Unione di Comuni
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