Comuni Italiani Art. 21 - Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi

Statuto Comune di Bricherasio

Parte Strutturale
Titolo II: Ordinamento Amministrativo ed Organizzazione del Comune
Capo II: Servizi
Art. 21 - Servizi Pubblici Locali
1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

 
Altri Articoli:
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Art. 20 - Personale
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