Comuni Italiani Art. 22 - Rappresentanza dell'Ente e Costituzione in Giudizio. Statuto Comunale di Caluso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini calusiesi

Statuto Comune di Caluso

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 22 - Rappresentanza dell'Ente e Costituzione in Giudizio
1. Il Sindaco è il legale Rappresentante dell'Ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, può essere attribuita ai funzionari responsabili di Servizio in base a delega rilasciata dal Sindaco. La decisione sulla costituzione in giudizio è assunta dalla Giunta Comunale.

2. Il Sindaco può altresì delegare ciascun Assessore per il compimento di atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Attribuzioni di Amministrazione
Art. 21 - Sindaco
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