Comuni Italiani Art. 23 - Attribuzioni di Amministrazione. Statuto Comunale di Caluso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini calusiesi

Statuto Comune di Caluso

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 23 - Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del Testo Unico degli Enti Locali;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) attribuisce al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
f) impartisce direttive al segretario comunale o, se nominato, al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive verificabili.
 
Altri Articoli:
Art. 24 - Attribuzioni di Vigilanza
Art. 22 - Rappresentanza dell'Ente e Costituzione in Giudizio
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Caluso
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Caluso

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Cambiano Comune di Cafasse Lista