Comuni Italiani Art. 25 - Nomina. Statuto Comunale di Campiglione Fenile (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini campiglionesi e fenilesi

Statuto Comune di Campiglione Fenile

Titolo 2° - Ordinamento Strutturale
Capo 2° - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 25 - Nomina
1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

2) I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado, del Sindaco

3) La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4) Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

5) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.

6) Le dimissioni dalla carica di assessore o dalle funzioni relative a singole deleghe sono presentate al Sindaco per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Il Sindaco provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo assessore o alla eventuale assegnazione della delega ad altro assessore; nel frattempo i compiti dell'assessore dimissionario rimangono di competenza del Sindaco.

7) L'assessore decade dalla carica qualora vengano meno i requisiti di compatibilità o eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Il Sindaco provvede alla dichiarazione di decadenza con apposito provvedimento.

8) Della nomina degli assessori, loro decadenza, dimissioni, revoca o cessazione dall'ufficio per altra causa, il Sindaco dà notizia al Consiglio comunale nella sua prima adunanza dopo l'evento.

9) Il Sindaco può, inoltre, affidare a componenti del Consiglio comunale lo studio di singoli problemi senza che ciò abbia rilevanza giuridica esterna.

10) Le sedute della Giunta non sono pubbliche; oltre ai suoi componenti ad esse partecipano, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, il Segretario comunale con funzioni di verbalizzante ed, eventualmente, se nominati, il Direttore generale, il Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco ed i consiglieri con incarichi speciali di cui al comma precedente.

11) In analogia con quanto previsto dall’art. 14 – 5° comma – del presente statuto anche gli eventuali assessori esterni, eventualmente nominati dal Sindaco, dovranno comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite dal Regolamento della Giunta Comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Funzionamento della Giunta
Art. 24 - Composizione
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