Comuni Italiani Art. 22 - Nomina della Giunta. Statuto Comunale di Canischio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini canischiesi

Statuto Comune di Canischio

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (consiglio - Giunta - Sindaco)
Capo II - Giunta e Sindaco
Art. 22 - Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - La Giunta - Composizione e Presidenza
Art. 21 - Divieto Generale di Incarichi e Consulenze - Obbligo di Astensione
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