Comuni Italiani Art. 23 - La Giunta - Composizione e Presidenza. Statuto Comunale di Canischio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini canischiesi

Statuto Comune di Canischio

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (consiglio - Giunta - Sindaco)
Capo II - Giunta e Sindaco
Art. 23 - La Giunta - Composizione e Presidenza
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 1. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Competenze della Giunta
Art. 22 - Nomina della Giunta
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