Comuni Italiani Art. 12 - Commissioni. Statuto Comunale di Castellamonte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castellamontesi

Statuto Comune di Castellamonte

Parte II - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 12 - Commissioni
1. 1. Il Consiglio comunale puņ istituire, nel suo seno, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, il potere e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano, nel rispetto dell'autonomia dei lavori delle stesse.

5. Qualora vengano istituite Commissioni di garanzia e di controllo, la Presidenza spetta ad un rappresentante dell'opposizione.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Attribuzioni delle Commissioni
Art. 11 - Linee Programmatiche di Mandato
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