1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità determinandone l'indirizzo politico-amministrativo ed esercitando il controllo. 2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. 3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. 4. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità. 5. Rimane facoltà del Consiglio Comunale l'adozione di atti a contenuto meramente politico, consistenti ad esempio in ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni su fatti e problemi di interesse, anche riflesso, per la comunità locale (tali atti non necessitano del parere di cui all'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000). 6. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge. 7. Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. 8. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge. 9. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza. |