Comuni Italiani Art. 12 - Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di Governo. Statuto Comunale di Levone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini levonesi

Statuto Comune di Levone

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco)
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 12 - Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di Governo
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità, senza vincolo di mandato, alla quale costantemente rispondono.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge. Il Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede giudiziaria a Consiglieri, Assessori, Sindaco, che dovessero trovarsi implicati, a seguito di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, per ogni stato e grado di giudizio, purchè non ci sia conflittualità di interesse con l'Ente.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione, dal Segretario, dai responsabili dei vari settori, tutte le notizie, atti, informazioni utili all'esercizio del loro mandato, secondo le modalità analiticamente previste dall'apposito Regolamento comunale.

5. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

6. Nella stessa seduta il Sindaco presta giuramento e comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

7. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

8. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

9. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

10. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo n.267/00.

 
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