Comuni Italiani Art. 14 - Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri. Statuto Comunale di Levone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini levonesi

Statuto Comune di Levone

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco)
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 14 - Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
- L'avviso di convocazione, comprendente l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio, sotto la responsabilità del Segretario almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e consegnato dal messo comunale, che rilascia dichiarazione scritta, al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale. In mancanza di domicilio eletto, la consegna verrà effettuata presso la sede comunale.
- Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera del Sindaco , un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno è trasmessa al Sindaco , da parte del responsabile del servizio almeno 48 ore prima dell'ora di svolgimento del Consiglio, salvo i casi di convocazione del Consiglio in via d'urgenza. Gli atti saranno visibili nelle ore d'ufficio non computando i giorni festivi.
- Prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno :
- la metà dei Consiglieri assegnati , per le sedute di prima convocazione, salvo che sia richiesto un quorum speciale.
- quattro Consiglieri assegnati, per le sedute di seconda convocazione.

Deve considerarsi seduta di seconda convocazione unicamente quella che succeda ad una precedente seduta resa nulla per mancanza (sia originaria che sopravvenuta, in corso di seduta), del numero legale, nonché vengano trattati i medesimi punti iscritti all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione (ed a condizione che il rinvio ad altra seduta non sia stato determinato volontariamente dal Consiglio).

La seduta di seconda convocazione dovrà avere luogo in altro giorno e dovrà essere comunicata soltanto ai Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.

Per poter procedere ad una seduta di seconda convocazione, non ne è richiesta la previsione nell'avviso di convocazione della prima seduta.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
- A) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
Il quorum strutturale, accertato all'apertura della seduta, si presume persistere fino a verifica effettuata per iniziativa del Presidente, del Segretario o su istanza verbale di un Consigliere comunale e comunque all'atto della votazione.
- Richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
- Riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- Fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- Indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anzichè il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

 
Altri Articoli:
Art. 15 - Sessioni del Consiglio
Art. 13 - Gruppi Consiliari
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