1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 4. L'autorizzazione al Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente a promuovere e resistere alle liti o a stare in giudizio come terzo, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta, come anche l'approvazione di transazioni e rinunce alle liti. 5. L'accettazione o il rifiuto di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. i) D.Lgs. 267/2000. 6. La Giunta collabora con le Associazioni locali per coordinare le risorse e consentire il miglior esercizio delle funzioni proprie. |