Comuni Italiani Art. 29 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Levone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini levonesi

Statuto Comune di Levone

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco)
Capo II - Giunta e Sindaco
Art. 29 - Funzionamento della Giunta
1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti, compreso il Sindaco.

6. Le deliberazioni sono adottate di norma a maggioranza dei presenti.

7. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

8. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Cessazione dalla Carica di Assessore
Art. 28 - Competenze della Giunta
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Levone
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Levone

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Locana Comune di Lessolo Lista