Comuni Italiani Art. 56 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Statuto Comunale di Orio Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini oriesi

Statuto Comune di Orio Canavese

Titolo VIII - Uffici e Personale - Segretario Comunale
Capo I - Organizzazione degli Uffici e Personale
Art. 56 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.421, la podestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

 
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