Comuni Italiani Art. 13 - Uffici. Statuto Comunale di Pecco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pecchesi

Statuto Comune di Pecco

Capo III - Ordinamento degli Uffici
Art. 13 - Uffici
1- In conseguenza delle ridotte dimensioni e della consistenza della pianta organica dell'Ente, il personale esercita le proprie mansioni nel rispetto del regolamento, i cui contenuti sono stabiliti in conformità con il principio di cui all'ultimo comma art.4.

2- I Comuni possano delegare, ove ciò non sia compatibile con la vigente normativa alla Comunità Montana l'istituzione di uffici per l'esercizio in forma associata delle proprie funzioni.

3- Gli atti compiuti da tali uffici sono attribuiti direttamente al Comune associato, per la parte che li riguardano.

4- Nel rispetto delle esigenze degli altri Comuni associati e del funzionamento degli Uffici nel loro complesso, il Sindaco esercita sui dipendenti le funzioni dell'ultimo comma dell'art.10.

5- Il Comune concorre al mantenimento dell'Ufficio in proporzione al proprio interesse secondo obiettivi criteri predeterminati dalla Comunità Montana ed accettati nell'atto di delega.

6- Il ricorso ad incarichi esterni, in particolare nel settore tecnico, è ammesso, in deroga, quando sia dimostrata l'impossibilità di assolvere alle funzioni tramite propri dipendenti e emotivamente quando non si ritenga delegare la funzione all'ufficio della Comunità Montana, se istituito.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Organizzazione
Art. 12 - Funzioni Gestionali
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