Comuni Italiani Articolo 15 - Referendum consultivi. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto di Accesso e di Informazione
Articolo 15 - Referendum consultivi
1. Sono previsti referendum consultivi nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.

2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Hanno diritto di voto i titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'art. 9 comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato passivo a causa di sentenza che la comporti.

3. Non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito della medesima tornata amministrativa.

 
Altri Articoli:
Articolo 16 - Referendum abrogativo
Articolo 14 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
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