Comuni Italiani Articolo 17 - Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto di Accesso e di Informazione
Articolo 17 - Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo
1. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum in relazione alle disposizioni di cui all'art. 16 avviene, con le modalità stabilite dal Regolamento, ad opera di apposita Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta in tal senso presentata dai promotori, che dovranno aver già provveduto a raccogliere le prime duemila firme. La stessa Commissione è in seguito competente a verificare la regolarità della raccolta delle ulteriori altre firme necessarie, ai sensi dell'art. 16 comma 1, le quali devono essere raccolte, a cura dei promotori, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione sull'ammissibilità.

2. La Commissione, qualora ritenga ammissibile il quesito, ne formula una titolazione sintetica che verrà in seguito riportata sulle schede referendarie.

3. Qualora il testo del quesito debba ritenersi superato per la sopravvenuta adozione di atti deliberativi che non abbiano, però, comportato una modifica sostanziale della disciplina di cui si chiede l'abrogazione, la commissione, sentiti i promotori, provvede d'ufficio a riformulare il testo del quesito stesso in riferimento agli atti al momento vigenti.

4. Fanno parte della Commissione, con facoltà di delega, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale, il Difensore Civico e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti.

5. Apposito Regolamento determina, per quanto non previsto dal presente Statuto, i tempi, i modi, le condizioni di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione, prevedendo che, qualora vengano proposti più referendum, i medesimi siano accorpati in un unico turno annuale e stabilendo modalità organizzative che garantiscano una adeguata pubblicizzazione dei quesiti posti.

 
Altri Articoli:
Articolo 18 - Inammissibilità sopravvenuta
Articolo 16 - Referendum abrogativo
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Torino
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Torino

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Torrazza Piemonte Comune di Tavagnasco Lista