Comuni Italiani Articolo 22 - Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto di Accesso e di Informazione
Articolo 22 - Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso
1. La Commissione vigila sull'osservanza delle norme in materia di partecipazione e di accesso contenute nel presente Statuto e promuove ogni altra iniziativa utile al corretto esercizio di tali diritti.

2. La Commissione č composta dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, da due Consiglieri, di cui uno di minoranza, da un rappresentante dell'Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione e dal Segretario Generale o da un suo delegato.

3. La Presidenza della Commissione č disciplinata dal Regolamento sull'accesso.

4. Alle sedute della Commissione č sempre invitato ad intervenire il Difensore Civico.

5. La Commissione č convocata dal Presidente, il quale č tenuto a riunirla entro venti giorni dalla richiesta di un suo componente ovvero del Difensore Civico.

6. La Commissione incontra, almeno una volta all'anno, le associazioni di cittadini utenti che ne facciano richiesta. La Commissione relaziona annualmente al Consiglio Comunale sul proprio operato.

 
Altri Articoli:
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