Comuni Italiani Articolo 28 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo III - Organi del Comune
Capo I - il Consiglio Comunale
Articolo 28 - Consiglieri Comunali
1. I diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale.
Possono presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti da questo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Gli statuti delle associazioni, dei comitati, delle fondazioni, delle agenzie, e di tutte le altre forme associative costituite dal Comune, o alle quali lo stesso aderisce, devono stabilire i documenti e le informazioni di cui sono in possesso che, su richiesta dell'Amministrazione, sono forniti al Comune. Tali documenti e informazioni sono accessibili ai Consiglieri, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. I documenti e le informazioni in possesso dei gestori dei servizi pubblici locali, quali Società per Azioni a partecipazione comunale, Consorzi ai quali il Comune partecipi, Concessionari, Aziende speciali, Istituzioni, devono essere forniti, su richiesta, al Comune. Tali documenti e informazioni sono accessibili ai Consiglieri con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Un terzo dei Consiglieri assegnati all'ente può chiedere, con le modalità previste dal successivo articolo 43, che la Giunta sottoponga al controllo preventivo di legittimità ogni deliberazione dell'ente, con le eccezioni delle deliberazioni per le quali la legge prevede forme di controllo necessario o eventuale. Ogni Consigliere può sottoscrivere la richiesta di cui al presente comma, fino ad un massimo di due deliberazioni adottate in ogni seduta dagli organi collegiali della Città.

6. I componenti del Consiglio Comunale sono invitati annualmente a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono. Copia di tali dichiarazioni è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio Comunale e, previo richiesta, ad ogni Consigliere Comunale. Tali soggetti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

7. I Consiglieri Comunali già componenti il Consiglio Comunale possono costituirsi in Associazione al fine di mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dall'appartenenza politica, li ha visti porsi al servizio della Città e dei cittadini ed al fine di stimolare e facilitare i rapporti degli ex Consiglieri con il Consiglio Comunale e gli altri organi comunali. Il Comune garantirà all'Associazione idonea sede nel Palazzo di Città. Il Regolamento del Consiglio dovrà individuare le modalità di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Associazione stessa.

8. Il Comune disciplina con apposito Regolamento la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

9. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato, senza che il medesimo abbia prodotto giustificazione.

10. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi, è disciplinato dalla legge. Ogni Consigliere Comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. Apposita deliberazione del Consiglio Comunale dovrà quantificare l'ammontare delle indennità nei limiti stabiliti dalla legge, prevedendo, altresì, l'applicazione di detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.

11. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga.

12. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

 
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Articolo 27 - Composizione, elezione, durata e scioglimento
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