Comuni Italiani Articolo 34 - Organizzazione e funzionamento del Consiglio. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo III - Organi del Comune
Capo I - il Consiglio Comunale
Articolo 34 - Organizzazione e funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale. Il Regolamento prevede la costituzione di apposita e autonoma struttura, dotata di risorse umane e strumentali adeguate ad assicurare il funzionamento, le iniziative e l'informazione sull'attività del Consiglio Comunale. Nel Regolamento del Consiglio Comunale sono, altresì, fissate le modalità attraverso le quali fornire, al Consiglio ed ai Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, adeguati servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

2. Il Consiglio Comunale adotta il Regolamento con il voto favorevole, in prima votazione, di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede, non prima di dieci giorni, ad una successiva votazione, in cui è sufficiente, per l'approvazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Con le medesime modalità di votazione il Consiglio Comunale provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento.

3. Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che formula l'ordine del giorno e ne programma i lavori, sulla base di quanto concordato nella Conferenza dei Capigruppo.

5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

6. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi.

7. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.

8. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, indìce conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.

 
Altri Articoli:
Articolo 35 - Sessioni del Consiglio Comunale
Articolo 33 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
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