Comuni Italiani Articolo 42 - Nomine dei rappresentanti del Comune. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo III - Organi del Comune
Capo II - Sindaco
Articolo 42 - Nomine dei rappresentanti del Comune
1. Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende e società spettano al Sindaco, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.

2. Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite dalla legge alla sua competenza.

3. Le nomine sono effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della Città.

4. La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.

5. Il Consiglio Comunale, anche tramite le Commissioni Consiliari competenti, vigila sull'attività dei rappresentanti della Città durante l'espletamento del mandato.

6. A tal fine, i nominati in enti il cui Conto Consuntivo non sia approvato dal Consiglio Comunale, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune. Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo stesso scopo, da parte delle Commissioni Consiliari, su richiesta di un quarto dei Consiglieri ovvero dalla Conferenza dei Capigruppo, su richiesta di almeno due Capigruppo.

7. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società esercitano il loro mandato in coscienza ed in autonomia da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale appartenenza ad associazioni private. Essi devono dichiarare, prima della nomina e annualmente, l'adesione a strutture associative attinenti l'incarico. Copia di tali dichiarazioni è trasmessa al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio Comunale e, previa richiesta, ad ogni Consigliere Comunale. Tali soggetti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

8. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.

9. Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione al mandato elettivo, al Sindaco o agli Assessori, della carica di Presidente o Amministratore, purché previsto espressamente dallo statuto dell'associazione.

10. Qualora il Comune costituisca o aderisca ad associazioni, fondazioni, agenzie per la gestione di iniziative o di servizi pubblici, dovranno essere previsti nei rispettivi statuti, o atti costitutivi, adeguati strumenti che consentano al Consiglio Comunale di esercitare i poteri di indirizzo e di controllo sull'attività esplicata. Ai rappresentanti del Comune nominati in tali associazioni, fondazioni, agenzie, si applica quanto previsto dal precedente comma 6.

 
Altri Articoli:
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Articolo 41 - Sostituzione del Sindaco
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