Comuni Italiani Articolo 56 - Programmazione e Bilancio. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo IV - Circoscrizioni
Articolo 56 - Programmazione e Bilancio
1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, le Circoscrizioni godono di autonomia di spesa, che si esplica tramite un piano di investimento e di spesa nell'ambito dello stanziamento complessivo annualmente deliberato per ogni Circoscrizione nel Bilancio comunale. Lo stanziamento sarą complessivamente determinato ogni anno in sede di Bilancio Preventivo comunale, in base a criteri obiettivi da esplicitare nella relazione di accompagnamento al Bilancio stesso.

2. L'attivitą delle Circoscrizioni si inquadra nella programmazione del Comune. A tal fine, ogni Circoscrizione approva, contestualmente al piano di investimento e di spesa di cui al comma 1, un programma annuale di attivitą.

3. Al piano di investimento e di spesa si applica la disciplina stabilita per gli atti inerenti alle funzioni delegate alle Circoscrizioni, di cui all'articolo 59, comma 5, del presente Statuto.

 
Altri Articoli:
Articolo 57 - Partecipazione
Articolo 55 - Proposte di deliberazione e interrogazioni dei Consigli di Circoscrizione
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