Comuni Italiani Articolo 72 - Agenzia per i Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo VI - Servizi Pubblici
Articolo 72 - Agenzia per i Servizi Pubblici Locali
1. Il Consiglio Comunale può istituire un'Agenzia che supporti gli organi comunali nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, relativamente ai servizi pubblici locali, gestiti attraverso enti strumentali, società per azioni a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi.

2. L'Agenzia per i Servizi pubblici locali predispone annualmente una relazione tecnico - finanziaria e sull'operatività degli enti strumentali, delle società per azioni a partecipazione comunale, dei consorzi e dei soggetti concessionari mediante i quali sono gestiti i servizi pubblici locali. Tale relazione è consegnata ai Consiglieri Comunali, ed è oggetto di discussione all'interno della Sessione Programmatica e dei Bilanci Preventivi, ai sensi del precedente art. 36.

3. Il provvedimento deliberativo istitutivo dell'Agenzia disciplinerà, altresì, la struttura, le modalità operative e le funzioni dell'Agenzia medesima.

4. Sono altresì accessibili all'Agenzia i documenti e le informazioni accessibili ai Consiglieri Comunali, a norma dell'art. 28, comma 4, del presente Statuto.

 
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