Comuni Italiani Articolo 75 - Funzionamento. Statuto Comunale di Torino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini torinesi

Statuto Comune di Torino

Titolo VII - Revisione Economico Finanziaria e Disciplina dei Contributi
Capo I - Revisione dei Conti
Articolo 75 - Funzionamento
1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta al mese e quando venga convocato dal Sindaco ovvero, su motivata richiesta di un terzo dei Consiglieri, dal Presidente del Consiglio Comunale. Il Collegio è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. Ogni riunione deve essere verbalizzata.

2. In occasione della discussione di determinati argomenti, i Revisori possono essere invitati dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta, nonché, dal Presidente del Consiglio, ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad invitarli, qualora lo richiedano il Sindaco o un terzo dei Consiglieri Comunali.

3. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza di voti palesi. Il Revisore dissenziente deve far constare a verbale i motivi del proprio dissenso. Ciascuno dei Revisori può operare verifiche e riscontri.

4. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio con le modalità stabilite dal Regolamento.

5. In caso di mancato funzionamento del Collegio, il Consiglio Comunale ne pronuncia lo scioglimento e provvede al suo rinnovo ai sensi dell'art. 73, comma 3, del presente Statuto.

 
Altri Articoli:
Articolo 76 - Responsabilità
Articolo 74 - Competenza del Collegio dei Revisori
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