1. La Giunta comunale, organo di governo generale, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti. 2. La Giunta attua le linee programmatiche presentate in Consiglio comunale sulle quali riferisce periodicamente, almeno una volta all'anno, sullo stato di attuazione dei programmi e svolge attivitā propositiva e di impulso per le eventuali integrazioni o modificazioni. 3. Il bilancio annuale di previsione č accompagnato da un documento programmatico con il quale la Giunta riferisce sulle proprie attivitā. 4. La Giunta provvede alla nomina delle commissioni comunali fatti salvi i casi in cui specifiche normative attribuiscano detta competenza ad altri organi. |