1. La Giunta comunale si compone, su determinazione del Sindaco, di un numero di assessori non superiore a otto oltre al Sindaco stesso. 2. Qualora non siano nominati in seno al Consiglio, i membri della Giunta devono essere individuati fra cittadini che siano di comprovate competenze specifiche in relazione alle deleghe da conferire e possiedano i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri. 3. I componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto ad eccezione del Sindaco, alle sedute del Consiglio comunale. |