Comuni Italiani Art. 14 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Asti (Provincia di Asti - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini astigiani

Statuto Comune di Asti

Capo II - Organi del Comune
Art. 14 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.
 
Altri Articoli:
Art. 15 - Le Circoscrizioni
Art. 13 - Sindaco
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