Comuni Italiani Art. 20 - Compiti dei Dirigenti. Statuto Comunale di Asti (Provincia di Asti - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini astigiani

Statuto Comune di Asti

Capo IV - Amministrazione Comunale
Art. 20 - Compiti dei Dirigenti
1. I dirigenti, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto, sono direttamente responsabili dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento delle strutture cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale alle loro dipendenze.

2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

3. Spettano ai dirigenti tutte le attività gestionali nel rispetto degli ambiti differenziati di competenze nonchè tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente Statuto non riservino agli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.

4. Spettano ad essi in particolare:
a) la presidenza delle gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti; la presidenza delle gare e delle commissioni in materia di appalti è affidata a dirigenti dell'Ente individuati sulla base del criterio della professionalità anche in relazione all'area in cui rientra la materia oggetto del contratto;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti ed i relativi atti esecutivi;
d) la presidenza delle commissioni di concorso; per quanto attiene ai concorsi per la copertura di posti di qualifiche dirigenziali tale presidenza spetta al Segretario generale od ai dirigenti dell'ente con funzioni di coordinamento ove esistenti; il presidente è individuato con la deliberazione della Giunta comunale di nomina della commissione; i criteri per la composizione della commissione suddetta sono determinati dalla vigente normativa;
e) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresi i permessi di costruire;
h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggisticoambientale.
i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
a) l'emanazione di istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti nell'ambito delle materie di specifica competenza;
b) la partecipazione, ove se ne richieda la presenza, alle sedute degli organi operanti nell'ambito dell'amministrazione comunale;
c) la cura, per conto del Comune, dei rapporti d'ufficio con enti, aziende, e società a partecipazione comunale.

1. I dirigenti esercitano, altresì, funzioni eventualmente delegate dalla Giunta comunale.

2. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, alcune delle seguenti competenze:
a) cura dell'attuazione di progetti e delle attività gestionali con adozione dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi;
b) direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici;
c) gestione del personale e delle risorse assegnate.
Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi definisce le tipologie di atti e provvedimenti nonchè i compiti, rientranti nelle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), che possono essere adottati e svolti dai dipendenti delegati secondo quanto indicato nel presente comma esclusa, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. Resta fermo, da parte del dirigente delegante, il potere di direttiva, di controllo, di revoca o di avocazione. Sono comunque fatti salvi ruoli e responsabilità gestionali di strutture organizzative previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

 
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Art. 19 - Direzione delle Strutture Organizzative
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