1. Per la gestione di uno o più servizi di pubblico interesse, di particolare rilevanza economica e territoriale che richiedono investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale nonchè per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi suddetti e di infrastrutture o altre opere di interesse pubblico, qualora si reputi opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni od a responsabilità limitata o partecipare alle società stesse. 2. Nello statuto delle società di cui al comma 1 devono essere previste le forme di collegamento tra le società stesse ed il Comune. 3. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organi delle società cui il Comune stesso partecipi. 4. Le nomine e designazioni di cui al precedente comma 3 sono effettuate sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale nel regolamento di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del presente Statuto. 5. I rappresentanti di cui ai commi 3 e 4 devono essere scelti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 64, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale. 6. L'ordinamento ed il funzionamento delle società sono definiti più specificatamente dagli statuti ed atti costitutivi delle società stesse. |