1. Può essere indetto referendum consultivo o abrogativo fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, inerente le scelte dell'amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo, anche già oggetto di specifici provvedimenti adottati in merito dall'amministrazione. 2. Non può essere svolta più di una consultazione referendaria in un anno solare e comunque non possono essere indetti più di tre referendum contemporaneamente. 3. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti: a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze; b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale; c) gli Statuti ed i regolamenti del Comune od approvati dallo stesso; d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, l'applicazione di tributi, gli appalti, le concessioni, la partecipazione dell'ente a società di capitali e tutti i piani territoriali e di natura urbanistica. e) l'abrogazione di provvedimenti complessi di natura programmatoria o pianificatoria assunti a seguito di obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali o da direttive comunitarie. 4. Non possono costituire oggetto di referendum i quesiti già sottoposti a consultazione negli ultimi cinque anni e gli indirizzi espressi nel programma elettorale del Sindaco in carica. 5. Il referendum viene indetto con deliberazione del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta quando ne sia fatta richiesta da 4.000 cittadini elettori del Comune. |